La Costituzione della Repubblica Italiana

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Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

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Fondamenti nelle Costituzioni

Questa libertà è riconosciuta da tutte le moderne costituzioni. Ad essa sono inoltre dedicati due articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948:

  • Art. 19 : Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Una definizione della libertà di manifestazione del pensiero è inclusa nel primo comma dell'art. 5 della Costituzione della Repubblica federale di Germania del 1949:

  • "Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e d'informazione mediante la radio e il cinematografo. Non si può stabilire alcuna censura.".

La libertà di espressione è sancita anche dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall'Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848:

  • 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
  • 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

La violazione del citato art. 10 della Convenzione europea legittima il cittadino a proporre ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro lo Stato Italiano, per ottenere il ristoro dei danni subiti, anche morali, purché siano esauriti tutti i possibili rimedi giurisdizionali interni[1].